CITES


Premessa


Quanto segue in materia di CITES non ha la pretesa nell’obiettivo di essere una guida esaustiva precisa e sempre aggiornata sull’argomento. Cercheremo di dare qualche elemento e qualche nozione su una materia piuttosto complessa ed in continua evoluzione.


Introduzione


LA C.I.T.E.S, acronimo di “Convenction on International Trade of Endangered Specie”, ossia il Trattato sul Commercio Internazionale delle specie in Pericolo di Estinzione, è stata sottoscritto a Washinghton nel 1973, l’Italia ha ratificato il Trattato due anni più tardi e recepito attraverso leggi attuative a partire dal 1980, attualmente aderiscono alla CITES oltre 130 Stati.
La CITES, nasce dall’esigenza di controllare il commercio di animali e piante ai fini di evitare gli eccessi nei prelievi dalla natura che insieme alla distruzione degli ambienti naturali hanno portato molte specie verso l’estinzione.
In Italia il ruolo più rilevante nell’attuazione del Trattato è quello del Ministero delle Politiche Agricole che tramite il Servizio CITES cura la gestione amministrativa ai fini della certificazione e del controllo tecnico-specialistico per il rispetto del Trattato.
In funzione della minaccia di estinzione, il Trattato di Washington prevede sostanzialmente due Appendici, il I e il II (Allegato A e Allegato B nelle leggi di recepimento della Comunità Europea), nelle quali sono elencate tutte le specie sottoposte a regolamentazione. Nell'Appendice I sono elencati gli animali in grave pericolo di estinzione e per i quali sono vietati la cattura e la detenzione (esclusa la detenzione di soggetti regolarmente nati in cattività). Nell'Appendice II sono invece indicate le specie minacciate di estinzione, che possono quindi essere catturate, commercializzate e allevate, ma solo in presenza di particolari permessi e nel rispetto di precise e severe regole.


CITES e Forpus, cosa bisogna fare ?


Tutte le specie del genere Forpus rientrano attualmente (Regolamento CE n. 318 del 2008) nell’allegato B.

La normativa CITES è molto complessa quello che chiunque voglia detenere dei Forpus deve sapere è che è vietato importare, (ri)esportare, trasportare, vendere, esporre e detenere gli esemplari tutelati dalla CITES che siano sprovvisti della specifica documentazione e che il mancato rispetto di queste norme può dar luogo a pesanti sanzioni amministrative. Gli adempimenti più complessi sono previsti nel caso più improbabile, ossia quello di importazione/esportazione al di fuori del territorio della Comunità Europea o dell’Italia, per questa casistica più complessa si consiglia di fare delle verifiche con le Autorità Competenti. Ma verifichiamo di seguito che cosa dovrebbe fare chi desidera acquistare anche una sola coppia di Forpus per poi tentare di ottenere la riproduzione e cedere (a titolo gratuito od oneroso) la prole.

1) Quando si acquistano dei Forpus pretendere il documento di cessione (è un obbligo ai sensi della normativa CITES) o desistere dall’acquisto, il documento di Cessione deve contenere obbligatoriamente un certo numero di informazioni (nome comune e scientifico della specie, informazioni anagrafiche di chi cede e di chi riceve i Forpus, riferimento al documento che ne autorizza il possesso, etc), deve essere redatto in duplice copia e firmato dalle controparti ognuna delle quali custodirà una copia.

2) Se si intende far riprodurre i Forpus e/o cedere e/o esporre i propri esemplari occorre:
A) Richiedere al Servizio Certificazione CITES territorialmente competente il Registro di Detenzione, sono esclusi da quest’obbligo (Decreto 8 aprile 2011) i Forpus Colestis, Conspicillatus e Passerinus dotati di anello inamovibile in quanto considerate specie facilmente e comunemente allevate in cattività.
B) Inviare all’ufficio CITES territorialmente competente la denuncia dichiarativa, si dichiarano le specie allevate e le condizioni di allevamento, tale dichiarazione è soggetta ad aggiornamento in caso intervengano variazioni sull’oggetto della dichiarazione (non quindi sul numero di esemplari in allevamento). Sono sono esclusi da quest’obbligo (Decreto 8 aprile 2011) i Forpus Colestis, Conspicillatus e Passerinus dotati di anello inamovibile in quanto considerate specie facilmente e comunemente allevate in cattività.
C) Effettuare la dichiarazione di nascita, questa dichiarazione va fatta ogni volta che ci sono delle nascite in allevamento entro 10 giorni dall’evento. Il documento deve contenere i dati identificati dall’allevatore, i dati identificativi dei nuovi nati ed altri dati. Esiste un modulo apposito (Modello SCT1/BIS – annesso 4).
D) Quando si cedono gli esemplari dobbiamo obbligatoriamente rilasciare il documento di cessione esattamente come quando li riceviamo dobbiamo pretendere che ci venga rilasciato.

3) Dobbiamo obbligatoriamente inanellare i nostri Forpus ? A questo quesito che molto spesso viene posto da una risposta la circolare CITES n° 15/2010, non esiste un obbligo di marcatura per i soggetti di specie in ALL. B (e quindi tutte le specie di Forpus) anche se è fortemente raccomandata e raccomandabile.